Dichiarazione di nascita

Ultima modifica 16 novembre 2020

Quando avviene una nascita è obbligatorio dichiarare l'evento nei modi e nei termini sotto indicati.

Chi può effettuare la dichiarazione di nascita

Se il bambino è nato da genitori coniugati: la dichiarazione può essere resa indifferentemente da uno dei genitori, da un loro procuratore speciale nominato con scrittura privata non autenticata, dal medico o da altra persona che ha assistito al parto;

Se il bambino è nato da genitori non coniugati tra di loro: la dichiarazione comporta in questo caso anche il riconoscimento del figlio, quindi deve essere presentata congiuntamente dai genitori se intendono entrambi riconoscere il neonato come proprio figlio, oppure dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.

Il dichiarante, comunque, deve avere compiuto i 16 anni di età; nel caso in cui il dichiarante abbia meno di 16 anni di età è necessaria l’Autorizzazione del Giudice.

Dove e quando si effettua la dichiarazione di nascita

Dove

Ospedale/ casa di cura

Ufficio dello Stato Civile

Quando

Entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria

Entro 10 giorni dalla nascita presso il proprio comune di residenza o

presso il comune di nascita

Cognome del bambino

Figlio nato da genitori Italiani (almeno uno dei due): assume il solo cognome paterno. In caso di comune accordo tra i genitori, questi possono richiedere di attribuire al neonato il doppio cognome, nell'ordine, paterno e materno.

Figlio nato da genitori entrambi stranieri: si applica per la determinazione del cognome e nome del neonato la legge del Paese di cui il nato ha la cittadinanza – Legge 218/1995

Documenti necessari

documento di identità

attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto
 

INFORMAZIONI E CONTATTI

Servizi Demografici – Ufficio di Stato Civile

Piano terra sede comunale – Piazza Sen. M. Pedini n. 1

Tel. 030/9656276 – 270

e.mail: anagrafe@montichiari.it

pec: ufficio.protocollo@cert.montichiari.it

ORARI DI APERTURA:

Lun – Ven: 08,30 – 12,45

Sab: 8,30 – 11,00

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.P.R. 3.11.2000 N. 396, "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"

Codice Civile